Articolo 36 del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601
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16 giugno 1931
Art. 36.

Per i reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale non si puo' procedere d'ufficio:
1° se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilita' era condizionata alla querela della persona offesa ovvero alla richiesta;
2° se la punibilita' del reato non era condizionata, secondo la legge anteriore, a querela, richiesta od istanza, e lo e', invece, secondo il codice penale .

Salvo che sia intervenuta una causa di decadenza, il termine di tre mesi stabilito negli articoli 124 , 128 e 130 del codice penale per presentare la querela, l'istanza o la richiesta decorre dal giorno dell'attuazione del codice stesso, quando la persona offesa o l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato prima di tale giorno; altrimenti decorre dal giorno della notizia del fatto.
Entrata in vigore il 16 giugno 1931
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