Art. 1.
In attuazione dell'art. 32 dello statuto della regione siciliana sono esclusi dal trasferimento alla regione i beni appartenenti al demanio marittimo utilizzati dall'amministrazione militare.
Qualora per le esigenze della difesa, l'amministrazione militare debba disporre di aree del demanio marittimo gia' trasferite alla regione, tali aree vengono, a richiesta della stessa amministrazione militare, ritrasferite al demanio ed assegnate all'amministrazione militare.
Sono altresi' esclusi i beni del demanio marittimo interessanti i servizi di carattere nazionale.
Per i beni trasferiti che si rendessero successivamente necessari per la destinazione ai servizi di cui al comma precedente, la retrocessione allo Stato avverra' su richiesta dell'amministrazione competente e di intesa con la regione.
I provvedimenti di retrocessione vengono adottati con decreto del Presidente della Repubblica.
Per il trasferimento dei beni del demanio marittimo alla regione, si applicano in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1961, n. 1825 .
Il termine previsto dall'art. 5, primo comma, del sopracitato decreto e' elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui al citato art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825 , vi provvede l'amministrazione regionale avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.
Gli elenchi cosi' compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per le previste intese.
In attuazione dell'art. 32 dello statuto della regione siciliana sono esclusi dal trasferimento alla regione i beni appartenenti al demanio marittimo utilizzati dall'amministrazione militare.
Qualora per le esigenze della difesa, l'amministrazione militare debba disporre di aree del demanio marittimo gia' trasferite alla regione, tali aree vengono, a richiesta della stessa amministrazione militare, ritrasferite al demanio ed assegnate all'amministrazione militare.
Sono altresi' esclusi i beni del demanio marittimo interessanti i servizi di carattere nazionale.
Per i beni trasferiti che si rendessero successivamente necessari per la destinazione ai servizi di cui al comma precedente, la retrocessione allo Stato avverra' su richiesta dell'amministrazione competente e di intesa con la regione.
I provvedimenti di retrocessione vengono adottati con decreto del Presidente della Repubblica.
Per il trasferimento dei beni del demanio marittimo alla regione, si applicano in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1961, n. 1825 .
Il termine previsto dall'art. 5, primo comma, del sopracitato decreto e' elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui al citato art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825 , vi provvede l'amministrazione regionale avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.
Gli elenchi cosi' compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per le previste intese.