Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 684
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 settembre 1977
Art. 3.
Nell'ambito del territorio della regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione siciliana sono esercitate dall'amministrazione della regione.
Relativamente ai beni del demanio marittimo la cui appartenenza rimane allo Stato, ad eccezione di quelli interessanti la difesa, l'amministrazione regionale esercita le attribuzioni di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 20 dello statuto.
Entrata in vigore il 23 settembre 1977
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