Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 684
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 settembre 1977
Art. 2.
Il passaggio alla regione dei beni alla stessa assegnati avra' luogo, in uno alle pertinenze ed agli oneri relativi, con decorrenza dal 1 gennaio 1978 ovvero, successivamente, dalla data in cui vengono a cessare i motivi che avevano determinato il mantenimento dei beni stessi tra quelli del demanio dello Stato.
Nel caso previsto dal precedente comma il passaggio dei beni alla regione ha luogo anche quando questi vengano a far parte del patrimonio indisponibile o disponibile dello Stato.
Entrata in vigore il 23 settembre 1977
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