Art. 2. Requisiti di purezza 1. Alle sostanze elencate nell'allegato 1 si applicano, laddove previsti, i requisiti di purezza fissati dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209 , adottato in attuazione di disposizioni comunitarie o, comunque, dai provvedimenti nazionali adottati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia.
2. Alle sostanze elencate nell'allegato 1, per le quali non sono ancora stati determinati a livello comunitario i requisiti di purezza, si applicano, fino all'adozione di tali disposizioni, le norme nazionali o, in mancanza, i criteri di purezza generalmente riconosciuti o raccomandati dagli enti internazionali.
Nota all'art. 2.
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209 , reca: "Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE , n. 94/35/CE , n. 94/36/CE , n. 95/2/CE e n. 95/31/CE .
2. Alle sostanze elencate nell'allegato 1, per le quali non sono ancora stati determinati a livello comunitario i requisiti di purezza, si applicano, fino all'adozione di tali disposizioni, le norme nazionali o, in mancanza, i criteri di purezza generalmente riconosciuti o raccomandati dagli enti internazionali.
Nota all'art. 2.
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209 , reca: "Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE , n. 94/35/CE , n. 94/36/CE , n. 95/2/CE e n. 95/31/CE .