Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207
Articolo 16Articolo 18
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6 ottobre 2002
Art. 17. Personale 1. In attuazione dell' articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico dell'Agenzia e' determinato secondo l'allegata tabella "A".
2. La pianta organica dell'Agenzia e' definita con decreto del direttore generale nei limiti dell'organico di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto all' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Il decreto e' sottoposto all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la funzione pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato.
3. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia fissato e ripartito rispettivamente con commi 1 e 2, si provvede nell'ordine:
a) mediante inquadramento del personale delle strutture trasferite ed individuate all'art. 2, comma 2;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
c) a completamento della pianta organica, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
4. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di organico, puo' avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, allocato a tale fine in posizione di comando, distacco o aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Il personale dell'Agenzia puo' essere posto in posizione di comando o distacco presso altre amministrazioni pubbliche.
6. All'individuazione del comparto di contrattazione collettiva da applicarsi al personale di cui alle lettere a) e b) del comma 3, ai sensi dell' articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' alla definizione delle tabelle di equiparazione e delle relative procedure di inquadramento, si provvede in sede di contrattazione collettiva nazionale od integrativa, ai sensi delle specifiche previsioni del C.C.N.L.
Nota all' art. 17 :
- L' art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"Art. 45 (Trattamento economico). ( Art. 49 del decreto legislativo n. 29 del 1993 , come sostituito dall' art. 23 del decreto legislativo n. 546 del 1993 ). - 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttivita' individuale;
b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.".
Entrata in vigore il 6 ottobre 2002
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