Art. 8. Strutture operative 1. L'organizzazione dell'Agenzia e' articolata in dipartimenti, servizi, settori ed uffici. Per particolari esigenze funzionali o tipologie di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attivita' e progetti all'interno degli uffici.
2. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento difesa del suolo;
b) Dipartimento tutela delle acque interne e marine;
c) Dipartimento stato dell'ambiente e metrologia ambientale;
d) Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
e) Dipartimento difesa della natura;
f) Dipartimento per le attivita' bibliotecarie, documentali e per l'informazione;
g) Dipartimento servizi generali e gestione del personale.
3. Sono istituiti i seguenti Servizi interdipartimentali:
a) Servizio per gli affari giuridici;
b) Servizio per le emergenze ambientali;
c) Servizio per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attivita' ispettive;
d) Servizio per l'amministrazione e la pianificazione delle attivita';
e) Servizio per le certificazioni ambientali;
f) Servizio informativo ambientale.
4. Dipendono dal Direttore generale i Servizi interdipartimentali di cui al comma 3, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 12 e la segreteria.
5. Il Direttore generale ripartisce la dotazione organica del personale non dirigente dell'Agenzia determinando i relativi contingenti complessivi attribuiti a ciascuna delle strutture dell'Agenzia, nonche' la loro dislocazione interna, e ripartisce il personale ad esse assegnato in conformita' alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
6. Con decreto del Direttore generale, approvato dal Ministro, possono essere disposti, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche dell'Agenzia, gli ulteriori adeguamenti organizzativi che si rendano necessari, per garantire l'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali alla stessa Agenzia attribuite, ferma restando la ripartizione in Dipartimenti e servizi.
7. Gli incarichi di livello dirigenziale generale di Direttore di dipartimento, nonche' quelli di responsabile di servizio e delle altre strutture dell'Agenzia di livello dirigenziale non generale, sono conferiti ai sensi della normativa vigente su proposta del Direttore generale. I Direttori di Dipartimento ed i responsabili di Servizi interdipartimentali sono responsabili nei confronti del Direttore generale dell'attivita' svolta, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nelle forme previste dal presente statuto. Le modalita' per l'esercizio delle loro funzioni, compiti, prerogative e relative deleghe sono stabiliti con decreto del Direttore generale, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato.
2. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento difesa del suolo;
b) Dipartimento tutela delle acque interne e marine;
c) Dipartimento stato dell'ambiente e metrologia ambientale;
d) Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
e) Dipartimento difesa della natura;
f) Dipartimento per le attivita' bibliotecarie, documentali e per l'informazione;
g) Dipartimento servizi generali e gestione del personale.
3. Sono istituiti i seguenti Servizi interdipartimentali:
a) Servizio per gli affari giuridici;
b) Servizio per le emergenze ambientali;
c) Servizio per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attivita' ispettive;
d) Servizio per l'amministrazione e la pianificazione delle attivita';
e) Servizio per le certificazioni ambientali;
f) Servizio informativo ambientale.
4. Dipendono dal Direttore generale i Servizi interdipartimentali di cui al comma 3, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 12 e la segreteria.
5. Il Direttore generale ripartisce la dotazione organica del personale non dirigente dell'Agenzia determinando i relativi contingenti complessivi attribuiti a ciascuna delle strutture dell'Agenzia, nonche' la loro dislocazione interna, e ripartisce il personale ad esse assegnato in conformita' alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
6. Con decreto del Direttore generale, approvato dal Ministro, possono essere disposti, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche dell'Agenzia, gli ulteriori adeguamenti organizzativi che si rendano necessari, per garantire l'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali alla stessa Agenzia attribuite, ferma restando la ripartizione in Dipartimenti e servizi.
7. Gli incarichi di livello dirigenziale generale di Direttore di dipartimento, nonche' quelli di responsabile di servizio e delle altre strutture dell'Agenzia di livello dirigenziale non generale, sono conferiti ai sensi della normativa vigente su proposta del Direttore generale. I Direttori di Dipartimento ed i responsabili di Servizi interdipartimentali sono responsabili nei confronti del Direttore generale dell'attivita' svolta, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nelle forme previste dal presente statuto. Le modalita' per l'esercizio delle loro funzioni, compiti, prerogative e relative deleghe sono stabiliti con decreto del Direttore generale, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato.