Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207
Articolo 18
Versione
6 ottobre 2002
Art. 19. Disposizioni finali e transitorie 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto e' trasferito all'Agenzia tutto il personale in servizio presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, ivi incluso il personale degli uffici biblioteca e documentazione di cui all' art. 12 della legge 8 luglio 2002, n. 137 , nonche' presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quello del Servizio dighe, del Servizio sismico e dell'ufficio per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.
2. Ove non siano gia' pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso le strutture di cui al comma 1, cessano di avere efficacia alla data di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto sono altresi' trasferite all'Agenzia tutte le dotazioni strumentali, tecniche e finanziarie in utilizzo e di competenza delle strutture di cui al comma 1.
4. Relativamente al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e ai relativi servizi trasferiti all'Agenzia, tra le dotazioni finanziarie da trasferire all'Agenzia medesima rientrano le risorse iscritte nell'ambito delle unita' previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia, al personale trasferito all'Agenzia e di cui al comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi, applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, in conformita' alle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla nomina dei direttori di dipartimento, di cui all'articolo 8, comma 2, con l'attribuzione e definizione delle relative competenze, ed alla attuazione dei decreti disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, sono esercitate in via diretta dal direttore generale.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto, l'Agenzia succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui siano titolari le amministrazioni in essa confluite, con poteri commissariali.
8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di contabilita' previsto dall'articolo 11, comma 3, all'attivita' dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti pubblici non economici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 .
9. Entro quaranta giorni dalla sua nomina, il Direttore generale dell'Agenzia richiede al presidente del Tribunale civile di Roma la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell' articolo 64 del codice di procedura civile . Tale relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.
10. L'eventuale trasferimento di ulteriori funzioni e strutture all'Agenzia sara' attuato e disciplinato in conformita' delle disposizioni contenute nel presente statuto.
Visto, Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Note all' art. 19:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ".
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1980, n. 18, supplemento ordinario.
- L' art. 64 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art. 64 (Responsabilita' del consulente). - Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l' art. 35 del codice penale . In ogni caso e dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.".
Entrata in vigore il 6 ottobre 2002
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