Articolo 57 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929
Articolo 55Articolo 69
Versione
1 settembre 1942
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Versione
19 marzo 2005
Art. 57. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30))
Entrata in vigore il 19 marzo 2005
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