Articolo 1 del Decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369
Articolo 2
Versione
20 settembre 1993
Art. 1. Possesso ingiustificato di valori 1. Il comma 2 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e' cosi' modificato:
a) le parole: "coloro nei cui confronti sono svolte indagini" sono sostituite dalle seguenti: "coloro nei cui confronti pende procedimento penale";
b) le parole: "ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nei cui confronti e' in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale";
c) le parole: "sono puniti con la reclusione da due a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la reclusione da due a cinque anni".
Entrata in vigore il 20 settembre 1993
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