Articolo 12 - Accordo della Legge 25 gennaio 2017, n. 10
Articolo 11
Versione
15 febbraio 2017

Art. 12.
Entrata in vigore e denuncia

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo viene concluso per un periodo di cinque (5) anni e viene automaticamente prorogato di ulteriori cinque anni, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e almeno sei (6) mesi prima della scadenza dei cinque anni, la sua intenzione di denunciarlo.
Firmato a Roma il 5 novembre 2012 in due originali, in lingua, italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

Firme

Parte di provvedimento in formato grafico

Entrata in vigore il 15 febbraio 2017