Art. 4. Adeguamento delle tasse e diritti marittimi 1. Con il decreto di cui alla lettera c) del comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , come modificato dall' articolo 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 , si provvede all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi come disciplinati nella vigente legislazione e nel presente regolamento, sulla base dei parametri di cui al comma 2. ((1))
2. L'adeguamento viene effettuato, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993, data dell'ultima determinazione dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi, e la data di entrata in vigore del presente regolamento, prendendo a base il 75 per cento del tasso d'inflazione ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento stesso in modo da applicarlo nella misura del 33 per cento nell'anno 2009, nella misura di un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010, e per il restante 34 per cento nell'anno 2011. Per gli anni successivi al 2011, l'adeguamento viene effettuato annualmente in ragione del 75 per cento del tasso ufficiale d'inflazione. ((1)) 3. Ferme restando le disposizioni dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110 , al fine di riequilibrare il rapporto differenziale tra la misura della tassazione da applicarsi al porto franco di Trieste e quella relativa alla generalita' dei porti nazionali ed evitare possibili distorsioni di concorrenza, alle operazioni commerciali che si svolgono presso i punti franchi di detto porto si applicano i criteri di adeguamento di cui al comma 2, prendendo tuttavia a base il 100 per cento del tasso ufficiale d'inflazione.
------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , ha disposto (con l'art. 5, comma 7-duodecies) che "Nel rispetto delle finalita' di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorita' portuali ai sensi dell' articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , alle Autorita' portuali e' altresi' consentito, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale cosi' come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 , nonche' in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime".
2. L'adeguamento viene effettuato, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993, data dell'ultima determinazione dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi, e la data di entrata in vigore del presente regolamento, prendendo a base il 75 per cento del tasso d'inflazione ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento stesso in modo da applicarlo nella misura del 33 per cento nell'anno 2009, nella misura di un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010, e per il restante 34 per cento nell'anno 2011. Per gli anni successivi al 2011, l'adeguamento viene effettuato annualmente in ragione del 75 per cento del tasso ufficiale d'inflazione. ((1)) 3. Ferme restando le disposizioni dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110 , al fine di riequilibrare il rapporto differenziale tra la misura della tassazione da applicarsi al porto franco di Trieste e quella relativa alla generalita' dei porti nazionali ed evitare possibili distorsioni di concorrenza, alle operazioni commerciali che si svolgono presso i punti franchi di detto porto si applicano i criteri di adeguamento di cui al comma 2, prendendo tuttavia a base il 100 per cento del tasso ufficiale d'inflazione.
------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , ha disposto (con l'art. 5, comma 7-duodecies) che "Nel rispetto delle finalita' di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorita' portuali ai sensi dell' articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , alle Autorita' portuali e' altresi' consentito, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale cosi' come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 , nonche' in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime".