Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 marzo 1978 |
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| Data dell'ultima modifica : | 21 giugno 2011 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima. - Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 36 della convenzione medesima.
((1)) - Convention della Legge 27 dicembre 1977, n. 1084CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AU CONTRAT DE VOYAGE (CCV)
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.