Legge 27 dicembre 1977, n. 1084

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      Versioni del testo

      • Art. 1.

        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. ((1))

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        AGGIORNAMENTO (1)
        Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
      • Art. 2.

        Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 36 della convenzione medesima.

        ((1))
      • Convention della Legge 27 dicembre 1977, n. 1084
        CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AU CONTRAT DE VOYAGE (CCV)


        Parte di provvedimento in formato grafico

        ((1))


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        AGGIORNAMENTO (1)
        Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.