Articolo 102 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 102.

Il conseguimento di piu' lauree o diplomi da' diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non puo' essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.
I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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