Articolo 131 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 131.

Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalita' indicate nell'articolo precedente, ad istituire scuole convitto professionali per infermiere.
Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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