Articolo 15 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 14Articolo 16
Versione
24 agosto 1934
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Versione
15 febbraio 1953
Art. 15.

((Il Consiglio superiore di sanita' si divide in tre sezioni.
Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime))
Entrata in vigore il 15 febbraio 1953
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