Articolo 226 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 226.

Non puo' essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanita'.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a duemila.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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