Articolo 237 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 237.

I comuni hanno l'obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani.
Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonche' le norme per l'uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nell'apposito regolamento adottato dal comune in conformita' delle norme date dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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