Articolo 223 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 223.

Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprieta', e' obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilita', sancite nei regolamenti locali di igiene e sanita' o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti.
In caso che il proprietario non provveda, il podesta', fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto, il quale richiede all'ufficio del Genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al podesta'. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.
Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il podesta' provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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