Articolo 383 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 382Articolo 384
Versione
24 agosto 1934
Art. 383.

Sono autorizzati all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l'attestato di abilitazione a termini dell' art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 , concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente