E' vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l'abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell'articolo precedente, senza che tale liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall'autorita' sanitaria.
Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocita' del corso d'acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impurita' delle acque convogliate, nonche' degli interessi della pesca e della piscicultura, la distanza a valle della citta' o dell'aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d'acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della immissione.
Nel caso di inadempimento, il prefetto puo' disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.