Articolo 122 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 122.

La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non e' permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilita' del titolare della medesima.
Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialita' medicinali, messi in commercio gia' preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.
Tali medicamenti composti e specialita' medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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