Articolo 61 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 60Articolo 62
Versione
24 agosto 1934
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Versione
14 ottobre 1955
Art. 61.

Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto e dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.
((Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanita', i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e le modalita' del versamento da parte dei privati nonche' della liquidazione)) ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854))
Entrata in vigore il 14 ottobre 1955
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