Articolo 10 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 9Articolo 11
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24 agosto 1934
Art. 10.

Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'Istituto di sanita' pubblica il personale, non appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, e' tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso e' rilasciato un diploma, la cui concessione e' subordinata al pagamento di una tassa.
La misura delle tasse predette e' determinata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.
L'importo delle tasse e' devoluto all'erario.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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