Articolo 52 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 52.

Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, e' ammesso ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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