Articolo 372 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 371Articolo 373
Versione
24 agosto 1934
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Versione
14 ottobre 1955
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Versione
12 maggio 1968
Art. 372.

Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475))
I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nell'apposito regolamento del Comune o della, Azienda municipalizzata.
Entrata in vigore il 12 maggio 1968
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