Provvedimento: […] Oltre a tali norme, già il precedente art. 343 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) disponeva che “La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. […] 9) Anche la giurisprudenza si è espressa nell'affermare che “Nell'attuale sistema normativo in tema di polizia mortuaria e, in particolare, ai sensi degli artt. 337, t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, e 49, d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, non è consentita la realizzazione di forni crematori al di fuori dei cimiteri (Consiglio di Stato, sez. IV, 05/10/2006, n. 5930).
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