Articolo 337 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 337.

Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Il cimitero e' posto sotto la sorveglianza dell'autorita' sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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