Articolo 13 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 13.

Il Consiglio superiore di Sanita':
1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanita' pubblica del Regno sui quali riferisce il Direttor generale della sanita' pubblica;
2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudichera' convenienti ai fini de servizi di sanita' pubblica;
3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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