Articolo 17 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 16Articolo 18
Versione
24 agosto 1934
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Versione
14 ottobre 1955
Art. 17.

Il Consiglio provinciale di sanita' e' presieduto dal prefetto ed e' composto di:
a) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
b) una persona esperta nelle materie amministrative;
c) una persona esperta nelle scienze agrarie;
d) il segretario federale del Partito nazionale fascista;
e) il medico provinciale;
f) il veterinario provinciale;
g) l'ufficiale medico in attivita' di servizio di piu' alto grado residente nel capoluogo della provincia;
h) il Presidente del Tribunale civile e penale del capoluogo;
i) l'ufficiale sanitario del capoluogo;
l) un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni.
((I componenti di cui alle lettere a) e b) e il componente di cui alla lettera c) sono nominati con decreto del prefetto su designazione, rispettivamente, del Consiglio provinciale o della Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura. Tali componenti daranno in carica tre anni e possono essere rinominati))
Il prefetto designa a segretario del Consiglio un funzionario amministrativo di gruppo A il quale non ha voto.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1955
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