Articolo 113 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 112Articolo 114
Versione
24 agosto 1934
Art. 113.

La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli articoli 108 e 111:
a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio;
b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110;
c) per volontaria rinunzia dell'autorizzato;
d) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumita' individuale o alla salute pubblica;
f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti;
g) per perdita della cittadinanza italiana;
h) per morte dell'autorizzato.
La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), e' pronunziata, con decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente