Articolo 2 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 1Articolo 3
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24 agosto 1934
Art. 2.

Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la Direzione generale della Sanita' pubblica ed il Consiglio superiore di sanita'.
Il prefetto e' l'autorita' sanitaria della provincia. Egli presiede il Consiglio provinciale di sanita' e ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale.
Il podesta' e' l'autorita' sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario.
Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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