Articolo 222 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 220Articolo 223
Versione
24 agosto 1934
Art. 222.

Il podesta', sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, puo' dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente