Articolo 50 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 49Articolo 51
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24 agosto 1934
Art. 50.

L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo, puo' essere dispensato dall'impiego.
All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.
La dispensa e' pronunziata dal prefetto con provvedimento definitivo.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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