Articolo 99 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 98Articolo 100
Versione
24 agosto 1934
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Versione
17 marzo 1999
Art. 99.

E' soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. ((68))
E' anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo.
La vigilanza si estende:
a) all'accertamento del titolo di abilitazione;
b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.
------------- AGGIORNAMENTO (68)
La L. 26 febbraio 1999, n. 42 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, nonche' in ogni altra disposizione di legge, e' sostituita dalla denominazione "professione sanitaria"".
Entrata in vigore il 17 marzo 1999
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