Articolo 41 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 40Articolo 42
Versione
24 agosto 1934
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Versione
22 marzo 1963
Art. 41.

((Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto della importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. E' riconosciuto, a tutti gli effetti di carriere ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.
Contro il provvedimento del Consiglio comunale e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale))
Entrata in vigore il 22 marzo 1963
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