Articolo 236 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 236.

Chiunque tiene in esercizio una stalla e' tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.
Nel caso di esonero, preveduto nell'articolo precedente, e' vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni.
Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquanta per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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