Articolo 260 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 259Articolo 261
Versione
24 agosto 1934
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Versione
26 marzo 2020
Art. 260.

Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila. ((83))
Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena e' aumentata.

--------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 , ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che al comma 1 del presente articolo "le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000»".
Entrata in vigore il 26 marzo 2020
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