Articolo 378 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 378.

Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformita' al disposto dell'art. 121, un farmacista iscritto nell'albo professionale.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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