Nessuno puo' esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice, o infermiera professionale, se non sia maggiore di eta' ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni.
Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale e' abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale. (71)
Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari. (71)
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. (71)
((84)) ------------ AGGIORNAMENTO (71)
La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi. ------------ AGGIORNAMENTO (84)
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall' art. 29, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 , e' stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.