Articolo 331 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 331.

I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli articoli 332, 333 e 334.
Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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