Articolo 357 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 356Articolo 358
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24 agosto 1934
Art. 357.

Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal Podesta' e' ammesso ricorso in via gerarchica al Prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorita' governative inferiori e' ammesso ricorso alle autorita' superiori.
Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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