Articolo 20 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 19Articolo 21
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24 agosto 1934
Art. 20.

Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il Consiglio provinciale di sanita' puo' deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della provincia.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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