Articolo 124 - Testo unico delle leggi sanitarie
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Versione
24 agosto 1934
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Versione
22 gennaio 1943
Art. 124.

((Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:
a) l'elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali;
b) l'elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando, detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali))
Entrata in vigore il 22 gennaio 1943
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