Articolo 170 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 169Articolo 171
Versione
24 agosto 1934
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Versione
12 marzo 1993
Art. 170.

Il medico o il veterinario che ricevano, per se' o per altri, denaro o altra utilita' ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti ((con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda)) da lire duemila a cinquemila.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 541))
Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna ((...)) importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.
Entrata in vigore il 12 marzo 1993
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