Articolo 16 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 15Articolo 17
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24 agosto 1934
Art. 16.

Il Consiglio superiore di sanita' delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilita' preveduti nella lettera e) dello stesso articolo e quando tale adunanza e' espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al Consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente.
Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o piu' sezioni, il parere e' emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea.
Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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