Articolo 54 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 53Articolo 55
Versione
24 agosto 1934
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Versione
14 ottobre 1955
Art. 54.

((La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale medico addetto agli uffici sanitari comunali previsti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo unico, e' di competenza dell'Amministrazione comunale.
La promessa solenne e il giuramento del personale immesso in servizio sono prestati dinanzi al sindaco.))
Il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le punizioni disciplinari compete al podesta', salva l'applicazione dell'art. 50 che spetta al prefetto.
Per tale personale funziona la Commissione di disciplina
stabilita, per i sanitari condotti, nell'art. 74 e, nei suoi
confronti, non e' applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nell'interesse del servizio preveduti nel secondo comma dell'art. 47.
Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
((In quanto compatibili con le norme del presente articolo, al personale suddetto sono applicabili le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari))
Entrata in vigore il 14 ottobre 1955
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