Articolo 138 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 137Articolo 139
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24 agosto 1934
Art. 138.

Per la costruzione delle scuole prevedute negli articoli 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche.
Il Ministero dell'interno puo' concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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