Articolo 22 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 22.

E' in facolta' del Ministro per l'interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del Consiglio superiore e del Consiglio provinciale di sanita', senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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