Articolo 129 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 128Articolo 130
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24 agosto 1934
Art. 129.

In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.
Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilita' del servizio, e' soggetta all'approvazione del prefetto.
I provvedimenti del prefetto sono definitivi.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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