Articolo 112 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 111Articolo 113
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24 agosto 1934
Art. 112.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri.
E' vietato il cumulo di due o piu' autorizzazioni in una sola persona.
Chi sia gia' autorizzato all'esercizio di una farmacia puo' concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.
Nel caso di rinuncia l'autorizzazione e' data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e in mancanza, e' bandito un nuovo concorso.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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